Art. 2.
(Istituzione del Consiglio nazionale del Garante del contribuente).

      1. È istituito il Consiglio nazionale del Garante del contribuente, di seguito denominato «Consiglio nazionale», al quale sono conferiti poteri finalizzati all'attuazione dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché all'effettivo coordinamento e collegamento degli uffici regionali dell'Autorità garante del contribuente, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi, al fine di garantire l'adeguata informazione del contribuente, nonché la chiarezza e la trasparenza dell'attività degli uffici finanziari, degli enti locali e degli altri enti impositivi.
      2. Al Consiglio nazionale sono altresì conferiti i poteri necessari per dare corso a iniziative volte a tutelare e ad accrescere il prestigio della figura giuridica dell'Autorità garante del contribuente, per potenziare l'organizzazione degli uffici regionali della stessa Autorità garante, per adottare eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza nonché per l'osservanza dei princìpi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Lo stesso Consiglio nazionale provvede inoltre alla costituzione di un ufficio studi e programmazione e alla pubblicazione di una rivista dell'Autorità garante del contribuente.

 

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      3. Il Consiglio nazionale è composto dal presidente di ogni ufficio regionale dell'Autorità garante del contribuente o da un suo delegato, che viene eletto dai componenti dei vari uffici dell'Autorità garante.
      4. Il presidente del Consiglio nazionale è nominato, di intesa, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
      5. Alla data di costituzione del Consiglio nazionale si intendono soppressi ogni comitato e ogni organizzazione nazionale del Garante del contribuente.
      6. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.